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Andiamo all'Agricampeggio...

L'agricampeggio (il nostro AGRICAMP) prospetta  oggi una possibilità di vita all'aria aperta analoga a quella dei primi tempi del campeggio in Italia. In quei tempi i camping erano più piccoli di oggi, le tende di ogni tipo e misura, insolite le roulotte, le presenti erano principalmente di stranieri, rari, per non dire inesistenti, i camper. Poveri gli “spacci”, si trovava l’indispensabile per allestire un pasto di fortuna, si poteva  cambiare la bombola del gas del fornello. Gli spazi erano diradati  e i clienti si individuavano e si davano il buongiorno calorosamente. Attualmente i camping sono ben differenti, nel "giusto" per servizi sempre più efficienti e ben organizzati, nel “ingiusto” per una uniformità che troppo spesso li fa apparire come un  baraccamento “bloccato”, dove la tenda, o la roulotte, e qualche volta anche i camper, sono paragonabili più ad una seconda casa che ad un mezzo di turismo itinerante, in libertà.

Il campeggiare in agriturismo, l'agricamper, per quanto ancora circoscritto a circa il 10% delle aziende agrituristiche, ci porta indietro nel tempo, alle origini: superfici ampie che permettono la distanza appropriata fra noi e i vicini, limitati clienti che si identificano e salutano, e solo pochi i servizi necessari per riscoprire il piacere del fai da tè, che è la passione vera per il turismo all'aria aperta. (quando non lo si scelga meramente per ragioni di economia).


Assicurazione RCA: stop tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza

ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15 giorni di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di assicurazione:

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.

Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunquegiovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista non veniva elevata alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta scadenza.

Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)], a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicuratonon potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.

Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.

In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Tratto da: ASSIOnLin

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