STATUTO SOCIALE
ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI
1.
E’ costituita l’UNIONE CLUB AMICI per realizzare una “Rete di
reciproca ospitalità”,
fermo restando l'assoluta autonomia di ogni singolo club.
Questa unione assume come logo quello riportato in testa al
presente documento.
2. L'unione ha sede presso il domicilio del Coordinatore pro-tempore,
attualmente in Isernia, Via Bachelet n. 2
3. L'unione non ha scopo di lucro e si prefigge di:
a)
operare nell’interesse di tutti i Camperisti con
puro spirito di solidarietà, volontariamente e senza assunzione di
responsabilità se non quella morale basata sulla tradizionale
ospitalità e solidarietà fra Camperisti.
b)
offrire e chiedere ospitalità e collaborazione a
costo zero;
c)
non porsi in contrapposizione ad altri Enti o
Associazioni di categoria;
d)
essere aperta ad ogni dialogo
e/o collaborazione costruttivi e
concreti nell'interesse del turismo itinerante;
e)
diffondere in tutto il territorio nazionale ed
internazionale questa iniziativa perché la considera una idea vincente
per il campering;
f)
ascoltare, rispettare anche opinioni altrui;
g)
migliorare, per quanto possibile, l’immagine del
Camperista;
h)
fornire supporto nella organizzazione di visite a
luoghi di interesse turistico-culturale presenti sul territorio
secondo le possibilità;
4. La durata dell'Unione e' illimitata.
5. L’UCA
·
è una stretta di mano fra amici che decidono di confermare l’innata
caratteristica dei camperisti di ospitalità e solidarietà;
·
non ha scopo di lucro, è apolitica, asindacale, volontaria e
democratica;
·
provvede per il suo sostentamento attraverso la buona volontà,
l’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa; ogni eventuale costo resta a
totale carico dei singoli Club Aderenti. Allo scopo di ridurre le
spese per le comunicazioni e facilitare una rapida trasmissione, si
decide di utilizzare la posta elettronica con esclusione di
ogni altro mezzo di comunicazione; a tal fine viene rivolto l’invito a
tutti i Club Aderenti di disporre di un indirizzo su internet.
ART.2 – CLUB ADERENTI
1. L'adesione all'unione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo.
Possono aderire all’UCA soltanto i Club che dimostrino di essere
regolarmente costituiti.
Tutti i Club presenti sul territorio nazionale ed internazionale
potranno far parte della Unione sempreché rispondenti alle normative
suddette.
L’adesione di un
Club all’UCA va formalizzata, da parte del Presidente che è
l’espressione del proprio consiglio direttivo comunicando tutti i dati
necessari a compilare l’archivio. Per quanto riguarda gli
adempimenti previsti nell’Art. 13 della Legge 675/96 la competenza e
la responsabilità restano a carico del Club. Ogni socio dei Club
Aderenti potrà applicare sul parabrezza del proprio mezzo la
vetrofania del logo UCA dopo aver sottoscritto l’impegno a rispettare,
nella sua attività di turista itinerante, la condotta più
corretta.
2. L'adesione all'unione comporta il diritto di voto nell'assemblea
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per l'elezione degli organi direttivi dell'unione.
3. Sono aderenti i Club che abbiano domandato di fare parte
dell'unione nel corso della sua esistenza e la cui domanda sia stata
accettata dal consiglio direttivo.
4. I Club che intendono aderire all'unione devono rivolgere espressa
domanda al consiglio direttivo.
5. Obblighi dei Club aderenti
Ogni Club, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare
lo statuto ed i regolamenti sociali e s'impegna in particolare a:
a)
mettere a disposizione un certo numero di
nominativi di loro Soci, con i relativi numeri telefonici e che
possibilmente siano scelti fra i soci che conoscano le lingue, per
rispondere a richieste telefoniche, da parte di Camperisti che
giungono nel loro territorio, di informazioni, consigli e
suggerimenti. Ogni Club aderente all’UCA, nei limiti della sua
disponibilità, offre la sua collaborazione a quei Club che volessero
richiederla per la preparazione di viaggi e visite sul territorio di
propria pertinenza ed alla ricerca di soluzioni vantaggiose alle
problematiche di tipo organizzativo;
b)
trasmettere tempestivamente al Coordinatore
Territoriale ed a quello Nazionale ogni eventuale variazione di
competenza, da apportare all’Archivio UCA;
c)
trasmettere tempestivamente a tutti i propri
Iscritti sia “l’Archivio UCA” aggiornato rimesso loro dal Coordinatore
Nazionale, che ogni notizia riguardante l’organizzazione dell’UCA;
d)
mantenere frequenti contatti con il Coordinatore
soprattutto per manifestare la propria opinione sulle nuove iniziative
e per avanzare nuove proposte;
e)
attivarsi nella attuazione delle iniziative
accettate;
f)
partecipare alle riunioni periodiche dell’UCA;
g)
rispondere con sollecitudine alle informazioni
richieste dal Coordinatore, sia Nazionale che Territoriale;
h)
comunicare, per ragioni statistiche, il numero dei
soci del Club.
6.
Norme comportamentali
a)
in caso di viaggio con più camper il contatto di
cui al punto 5-a dovrà avvenire possibilmente con due mesi d’anticipo
dalla data della visita o comunque con un margine che permetta una
ragionevole possibilità organizzativa;
b)
l’utilizzo del LOGO della Unione è vincolato alle
leggi del copyright©;
c)
qualsiasi utilizzo del LOGO o del NOME della Unione
non preventivamente autorizzato dal Coordinatore sarà perseguito a
norma di legge;
d)
è prevista la possibilità di inserire il LOGO nelle
carte intestate, nei notiziari e sui siti internet di ogni Club
aderente, nei biglietti da visita dei Presidenti dei Club o dei
Referenti solo con la sovrascrittura della dicitura: “aderente a”
oppure “affiliato a”;
e)
è previsto l’utilizzo del LOGO sulle pubblicazioni
(Riviste o giornali) interne di ogni Club per evidenziare fatti e
avvenimenti attinenti alla Unione;
f)
nessuna manifestazione potrà utilizzare il LOGO
come riferimento o patrocinio se non autorizzata in forma scritta dal
Coordinatore Nazionale.
7.
Archivio UCA
Lo strumento basilare per la vita stessa dell’UCA è il cosiddetto
“Archivio UCA” che è costituito dall’elenco dei Club Aderenti,
recante per ogni Club l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail,
il nome ed il numero telefonico del Presidente e i nominativi, con i
relativi numeri telefonici, di quei soci disposti a rispondere a
richieste telefoniche di altri Camperisti; ogni socio dei Club
aderenti sarà in possesso di tale “Archivio UCA”, perché possa
utilizzarlo non solo per la programmazione di viaggi e visite, ma
anche in modo estemporaneo durante un viaggio, anche se questo non
costituisce un obbligo per il referente che riceve la telefonata
8.
Una volta all’interno dell’Unione, i Club aderenti potranno apporre
sulle tessere dei propri soci il “bollino” con la scritta: “Aderente
all’Unione Club Amici”; i soci che avranno sulla tessera del
proprio Club tale indicazione, fatto salvo la disponibilità di posti,
potranno partecipare a tutte manifestazioni degli altri Club aderenti
all’Unione Club Amici.
ART.3 - ORGANI
1. Sono organi dell'unione:
a)
l'assemblea dei Club aderenti;
b)
il
coordinatore nazionale;
c)
il
consiglio direttivo (composto dai coordinatori territoriali);
ART.4 - L'ASSEMBLEA DEI CLUB ADERENTI
1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'unione. Essa delibera soltanto
sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua
convocazione.
2. All’assemblea partecipa il Presidente del Club aderente o un socio
dello stesso Club da lui delegato.
3. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno.
Essa inoltre:
a)
provvede, all'elezione del coordinatore nazionale, e dei coordinatori
territoriali ogni tre anni;
b)
delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'unione;
c)
delibera sulle modifiche al presente statuto;
d)
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'unione;
e)
delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'unione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
f)
delibera lo scioglimento in conformità a quanto disposto dalla legge;
4. L'assemblea e` indetta dal consiglio direttivo e convocata dal
coordinatore nazionale.
5. L'assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del
consiglio direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure
su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un quinto dei Club
aderenti.
6. La comunicazione di convocazione deve essere inviata almeno venti
giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della
data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei
lavori.
7. Tutti i Club aderenti hanno diritto ad un voto e possono farsi
rappresentare da un altro Club aderente. Ciascun Club aderente non può
rappresentare (a mezzo delega) più di tre Club aderenti.
8. L'assemblea e` valida in prima convocazione con la presenza di
almeno la meta` dei Club aderenti. In seconda convocazione, un'ora
dopo, qualunque sia il numero dei Club aderenti presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la
maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli
astenuti. In caso di parità di voti nelle elezioni, prevale il voto
del Presidente.
Per deliberare lo scioglimento dell'unione occorre il voto favorevole
di almeno 3/4 dei Club aderenti.
Per deliberare le modifiche allo statuto sociale e` necessaria la
presenza di almeno 3/4 dei Club aderenti ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono
restare depositate presso la sede dell'unione a disposizione di tutti
coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
9. L'assemblea e` presieduta da un Presidente che verrà eletto al
momento e che sarà assistito da un segretario da lui nominato.
ART.5 – IL COORDINATORE NAZIONALE
1. Al Coordinatore Nazionale dell'unione spetta la rappresentanza
legale dell'unione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
I compiti essenziali del Coordinatore Nazionale
a)
tenere i contatti con la stampa, le autorità, le
altre associazioni a carattere nazionale ed internazionale e
rappresentare tutti i Club aderenti esclusivamente per quanto riguarda
l’Unione Club Amici;
b)
fungere da punto di riferimento per i Club
Aderenti, soprattutto per quanto riguarda le adesioni, i pareri, le
notizie, i commenti dei Club;
c)
comporre l’Archivio UCA e mantenerlo aggiornato;
d)
stabilire le date degli Incontri o Riunioni della
UNIONE;
e)
raccogliere proposte di nuove iniziative;
f)
divulgare periodicamente a tutti i Club
Aderenti: “l’Archivio UCA” aggiornato, le proposte di eventuali nuove
iniziative ed ogni altra notizia che può interessare gli Aderenti all’UCA;
g)
essere Responsabile editoriale del sito dell’Unione
Club Amici:
www.unioneclubamici.com;
2. Il Coordinatore Nazionale convoca l'assemblea e il consiglio
direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
sorveglia il buon andamento amministrativo dell'unione, verifica
l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma
ove se ne presenti la necessita`.
ART.6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L'unione e`
amministrata da un consiglio direttivo composto dal Coordinatore
Nazionale e da sei Coordinatori
Territoriali competenti rispettivamente per: Isole (Sicilia e
Sardegna), Sud (Calabria e Basilicata), Centro Sud (Abruzzo,
Campania, Lazio, Molise e Puglia),
Centro (Emilia
Romagna - fino a Imola o Cervia, Marche, Umbria, San Marino e Toscana),
Nord Ovest (Lombardia,
Piemonte, Val D’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna - fino a Bologna o,
lato est, Ferrara)
ed il Nord Est (Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli ed Emilia Romagna - costa Romea fino a
Ravenna).
2. Il consiglio direttivo dirige e gestisce l'unione, delibera sulle
domande di ammissione o dimissione dei Club aderenti, delibera
sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare.
3. Il consiglio direttivo e` convocato dal presidente, in seduta
ordinaria, almeno una volta all'anno oppure su richiesta motivata
della maggioranza dei suoi componenti.
4. Per la validità delle riunioni e` richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale
il voto del presidente.
5. Qualora nel consiglio direttivo si producano vacanze per qualsiasi
motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il
consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in
carica fino alla prossima assemblea dei Club aderenti.
6. Nei casi di dimissioni del Coordinatore Nazionale o della
maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica
temporaneamente il Coordinatore Nazionale per l'ordinaria
amministrazione e per la convocazione dell'assemblea. Detta assemblea
deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei
successivi trenta giorni.
7. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.
ART.7 - LIBRI DELL'UNIONE
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'unione tiene
il libro dei verbali dell'assemblea, il libro dei verbali del
consiglio direttivo, il libro dei Club aderenti.
ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale
vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel
libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel
libro V del Codice civile